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Legal Design e Smart Contract

Aggiornamento: 15 giu 2023

Legal Design

Il “ Legal Design” è una tecnica comunicativa che ha l’ambizione di rendere più accessibile e fruibile un testo con contenuti giuridici attraverso l’utilizzo di linguaggi diversi quali : le immagini, i grafici, i diagrammi e i formati interattivi.

Il Legal Design nasce in California, presso l’università di Stanford, in una realtà molto legata ai flussi migratori del centro America, con lo scopo di agevolare l’accesso ai servizi pubblici delle persone poco scolarizzate e con scarsa dimestichezza con il linguaggio tecnico-burocratico.

Il Legal Design è compatibile con la disciplina generale dei contratti ?

La sostituzione del testo contrattuale espresso in linguaggio naturale con altre forme di comunicazione, oltre ad essere un’operazione complessa, rappresenta certamente un punto di rottura con il passato. In tal caso gli operatori del diritto si troveranno a interpretare un contratto che può essere espresso anche solo da immagini e brevi parti testuali.

Sotto questo profilo, già oggi, non è infrequente che un contratto, espresso con il linguaggio naturale sia integrato con segni grafici e iconografici (disegni, planimetrie o fotografie).

Bisogna quindi domandarsi se, nel caso in cui tali segni siano presenti in maniera preponderante rispetto al testo, ciò possa costituire un problema in sede interpretativa.

L’art. 1662, comma 1 c.c. enuncia il criterio fondamentale che impone di indagare la “comune intenzione delle parti” e di andare oltre “il senso letterale delle parole”.

L’art. 1363 c.c. dispone poi che “ le clausole del contratto si interpretano le une in mezzo alle altre”.

Si può dunque dire che, sotto il profilo strettamente giuridico l’uso del linguaggio naturale non è espressamente prescritto per la conclusione di un accordo ( vige infatti il principio della libertà delle forma art. 1350 c.c.) e che, ove sorgessero problemi interpretativi, questi possono essere risolti dai criteri contenuti nelle norme sopra indicate.

In tema di interpretazione dei contratti, ad esempio avente ad oggetto i diritti reali, spesso i dati relativi alla descrizione del bene contenuti nel testo possono divergere da quelli riportati sulle planimetrie (documento allegato al testo ed espresso con segni grafici).

Secondo la giurisprudenza consolidata, ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti come per l’esempio sopra citato, la planimetria , che è parte integrante del contratto, rappresenta lo strumento fondamentale per risolvere la quaestio voluntatis . Si può dunque affermare che il legal design non trova alcun ostacolo applicativo in quanto, il segno grafico è non solo accettato per risolvere dubbi interpretativi ma è altresì posto anche in una posizione di pari dignità rispetto alla lettera del contratto .

Infine ci si può chiedere se il contratto espresso con il linguaggio del legal design possa definirsi un contratto atipico secondo l’art. 1322 , comma 2 c.c.

Come si è avuto modo di vedere il legal design non costituisce di per sé un contratto nuovo essendo piuttosto una tecnica in grado di adattarsi ad essere utilizzata in documenti contrattuali che disciplinino tanto contratti tipici quanto contratti atipici.


Smart contract

Lo smart contract è un programma per elaboratore che opera su tecnologia basate su registri e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalla stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione delle parti interessate attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale.

Più in generale, uno smart contract operante su una Blockhain presenta le seguenti caratteristiche:

Certezza dell’esecuzione di obbligazioni contrattuali visibili a tutti i partecipanti della rete e non solo alle parti coinvolte.

Trasparenza delle obbligazioni contrattuali essendo queste preimpostate e quindi già preventivamente comprese da tutti i partecipanti della Bolockchain.

Immutabilità delle transazioni registrate data l’impossibilità di modificare o annullare il contratto.

A fronte degli indubbi vantaggi dello smart contract , esistono tuttavia alcuni limiti quali :

Difficoltà nel gestire contratti complessi, ad esempio contratti che regolano complesse transazioni finanziarie, oppure quelli volti all’esecuzione di una due diligence in vista di un’acquisizione aziendale.

Difficoltà nel gestire eventuali problematiche con risvolti penali o amministrativi.

Difficolta nel determinare correttamente il giudice territorialmente competente data la presenza su scala globale dei contraenti.

Il legislatore italiano, vista la portata e l’importanza della materia, ha già provveduto a dare una definizione dello smart contract art. 8-ter del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge con L. 11 febbraio 2019, n. 12 , rendendolo un contratto “ nominato”, tanto che , nessuno può mettere in discussione gli obblighi assunti con esso su un registro distribuito ( c.d. blockchain) .

Gli smart contract appartengono quindi alla famiglia dei contratti computabili, cioè contratti scritti direttamente come software, e soddisfano il requisito della forma scritta , previa identificazione delle parti interessate tramite un processo i cui requisiti sono fissati dall’AGID..

Oggi gli smart contract iniziano a trovare spazio in alcuni settori specifici come quello del mercato assicurativo, dove potrebbe crearsi un’interessante miscela di computable contract e legal design.

Studio B&M Avvocati Avv. Sabrina Crispino



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