In un contratto di leasing in costruendo i canoni di prelocazioni sono da considerarsi costi del finanziamento, ancorché costituiti dalla sola quota di interessi e il periodo di prelocazione concesso deve essere calcolato ai fini del computo del tasso del leasing.
(B&M Avvocati - C. Appello Milano sent. n. 4953/2019 pubbl. il 11/12/2019 - Tribunale di Milano n. 7481/2018 pubbl. il 03/07/2018)
La Corte d’Appello di Milano con sent. n. 4953/2019 pubbl. il 11/12/2019 conferma la sentenza Tribunale di Milano n. 7481/2018 pubbl. il 03/07/2018 con cui veniva dichiarato che i canoni di prelocazione di immobile concesso in leasing in costruendo vanno ad aggiungersi alle spese del contratto e il periodo di prelocazione concesso deve essere calcolato ai fini del computo del tasso del leasing.
La Corte d’Appello ha aderito all’orientamento del Giudice di primo grado che ravvisava la ragione di tali canoni e del relativo ammontare al fatto che il bene non può ragionevolmente essere messo a profitto prima che venga completato (a seconda dei casi: costruito, ovvero ristrutturato); sicché, se pure il sedime viene immediatamente rilasciato all’utilizzatore, lo stesso si conviene che dovrà corrispondere il canone pieno (interessi e capitale) solo da quanto il bene sarà suscettibile di essere messo a reddito, ossia terminati i lavori, mentre in precedenza saranno dovuti solo somme a titolo di interessi (ovviamente, l’impresa concedente si cautela stabilendo a livello contrattuale un termine massimo, nel caso di specie pari a 24 mesi, decorso il quale s’intenderà comunque che l’operazione di leasing abbia piena decorrenza).
Benché il CTU avesse escluso i canoni di prelocazione argomentando del fatto che non rappresentano una rata di rimborso, in quanto non contengono una quota capitale il giudice di primo grado ha rilevato che l’art. 644 c.p., ai fini dell’usura, impone di mettere a confronto quanto esce, per così dire, dal patrimonio dell’usuraio, e quanto deve uscire dal patrimonio dell’usurato; l’eccedenza rispetto al rimborso del capitale (ossia, di quanto prestato dal soggetto attivo del reato) integra né più né meno il costo del finanziamento. A questo punto, è evidente che un canone di prelocazione, ancorché dovuto a titolo di soli interessi rientri tra le somme da prendere in considerazione quale costo o remunerazione o interesse o altro vantaggio promesso o convenuto in corrispettivo della prestazione della controparte.
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