La natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia". Ne consegue che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti
(B&M Avvocati - Tribunale di Brescia sent n. 3136/2019 pubbl. il 19/11/2019)
Il Tribunale di Brescia conferma l’orientamento dominante secondo cui “la natura di atto amministrativo dei decreti ministeriali osta all'applicabilità del principio "iura novit curia". Ne consegue che spetta alla parte interessata l'onere della relativa produzione, la quale non è suscettibile di equipollenti (Cass. 15065 /2014).
Il Tribunale aggiunge che “poiché i decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi, con la conseguenza che ad essi non è applicabile il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113, codice procedura civile, la contestazione dell’applicazione da parte della banca di un tasso di interesse usurario deve essere sorretta dalla produzione in giudizio dei decreti attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la cd. soglia d’usura” e ancora che “l’omessa produzione dei decreti ministeriali attuativi della legge 7 marzo 1996, n. 108 che fissano la c.d. soglia d’usura non può essere rimediata mediante il ricorso al principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 cpc in quanto i predetti decreti ministeriali hanno natura di atti meramente amministrativi”.
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